Il DURC di congruità - Racconti, cultura, collezionismo, articoli

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Il DURC di congruità.
Ci ha risposto l'Avv. Marina Gioja di Roma.
Per comunicazioni : Avv. Marina Gioja Via Guido d'Arezzo, 2 00198 Roma
Tel/fax n. 06.85305491
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Con il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 è stato definito il sistema per verificare la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 76 del 2020 e dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative (“DURC di congruità”). Tale verifica si applica, con riferimento ad uno specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da imprese affidatarie, anche in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi.
Ciò riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati, ma, per questi ultimi, il DM si applica soltanto nel caso in cui il valore delle opere sia complessivamente di importo pari o superiore ad Euro 70.000,00. Si è previsto che, in fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata venga effettuata sulla base degli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, tenendo conto delle informazioni dichiarate dall’impresa alla Cassa Edile sul valore dell’opera, dei lavori previsti, sulla committente, su eventuali subappaltatori. La richiesta di attestazione della congruità è rilasciata su istanza dell’impresa o del committente. Per gli appalti pubblici, la richiesta va effettuata in occasione della presentazione dell’ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per gli appalti privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Un’eventuale difformità può essere sanata prima dell’emissione di un provvedimento negativo in quanto, ai sensi dell’art. 5 DM citato (comma 1) “1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità”: la regolarizzazione consente l’emissione dell’attestazione di congruità. Eventualmente l’impresa che risulti non congrua può anche provare l’esistenza di costi non registrati, che gli consentano di raggiungere la percentuale di incidenza della manodopera richiesta. Ove il termine concesso decorra senza regolarizzazione, “l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)”. Viene fatta eccezione per il caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera: in tal caso la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità “previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento”. Occorre porre l’attenzione sul fatto che, in caso di esito negativo della verifica e di mancata regolarizzazione, l’esito incide, dalla data di emissione, “sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line”.  
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