Il DURC di congruità.
Ci ha risposto l'Avv. Marina Gioja di Roma.
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Con il Decreto Ministeriale n. 143 del 25
giugno 2021 è stato definito il sistema per verificare la congruità
dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili,
in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 76 del 2020 e dell'Accordo
collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative (“DURC di congruità”). Tale verifica si applica, con riferimento ad uno specifico
intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici
che di quelli privati eseguiti da imprese affidatarie, anche in subappalto,
ovvero da lavoratori autonomi.
Ciò riguarda sia i lavori
pubblici sia quelli privati, ma, per questi ultimi, il DM si applica soltanto
nel caso in cui il valore delle opere sia complessivamente di importo pari o
superiore ad Euro 70.000,00. Si è previsto che, in fase di
prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata venga
effettuata sulla base degli indici minimi di congruità riferiti alle singole
categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo
del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative
per il settore edile, tenendo conto delle informazioni dichiarate dall’impresa
alla Cassa Edile sul valore dell’opera, dei lavori previsti, sulla committente,
su eventuali subappaltatori. La richiesta di attestazione
della congruità è rilasciata su istanza dell’impresa o del committente. Per gli
appalti pubblici, la richiesta va effettuata in occasione della presentazione
dell’ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori da parte dell’impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori. Per gli appalti privati, la congruità
dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione
del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria
presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Un’eventuale difformità può
essere sanata prima dell’emissione di un provvedimento negativo in quanto, ai
sensi dell’art. 5 DM citato (comma 1) “1.
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a
cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa
affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria
posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in
Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del
lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità”:
la regolarizzazione consente l’emissione dell’attestazione di congruità. Eventualmente
l’impresa che risulti non congrua può anche provare l’esistenza di costi non
registrati, che gli consentano di raggiungere la percentuale di incidenza della
manodopera richiesta. Ove il termine concesso
decorra senza regolarizzazione, “l’esito
negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno
effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di
irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca
nazionale delle imprese irregolari (BNI)”. Viene fatta eccezione per il
caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in
misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera:
in tal caso la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di
congruità “previa idonea dichiarazione
del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento”. Occorre porre l’attenzione
sul fatto che, in caso di esito negativo della verifica e di mancata
regolarizzazione, l’esito incide, dalla data di emissione, “sulle successive verifiche di regolarità
contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line”.