Regolarità amministrativa dell'Impresa esecutrice dei lavori.
Ci ha risposto l'Avv. Marina Gioja di Roma.
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Nei contratti di appalto è opportuno inserire una clausola che regolamenti le verifiche in ordine alla regolarità amministrativa dell’impresa appaltatrice, con particolare riferimento all’adempimento degli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, inclusi i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Occorre infatti tenere conto che il Committente può essere chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore per eventuali debiti del medesimo verso lavoratori.
Ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 176/2003, più volte modificato, “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro é obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali” (testo aggiornato al 18.1.2021).
La normativa in questione fa riferimento ai Committenti che siano imprenditori o datori di lavoro.
Al riguardo consta una giurisprudenza che ha escluso l’estensione ai Condomini (“Il Condominio, quale ente di gestione collegiale di interessi individuali sfornito di autonomia patrimoniale e personalità giuridica, è escluso dal campo applicativo dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e, pertanto, non è obbligato in solido con l'appaltatore o eventuali sub-appaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”: Trib. Torino, Sez. lavoro, 18.1.2018). Ai fini della disposizione citata non rileva la circostanza che il Committente abbia già saldato il corrispettivo dell’appalto, a differenza del regime generale previsto dall’art. 1676 c.c., secondo cui la responsabilità del Committente è subordinata all’esistenza del debito nei confronti dell’appaltatore,
Si segnala altresì il caso regolato dall’art. 17 bis del d.lgs. n. 241/1997 che impone l’acquisizione della documentazione relativa alle ritenute fiscali, da parte del Committente, appartenente ad una delle categorie elencate all’art. 23 D.P.R. n. 600/1973 (enti e società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, Società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatori fallimentari, commissari liquidatori e Condomini quali sostituti d'imposta) quando si “affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. In tal caso il Committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice ed alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali effettuate nei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tali brevi considerazioni mostrano che gli aspetti di possibile corresponsabilità del Committente sono molteplici.
Si tenga altresì conto che la normativa sopra richiamata è stata più volte modificata nel tempo, per cui, al fine di evitare incertezze interpretative, si ritiene opportuno dettagliare in sede contrattuale gli adempimenti a carico dell’appaltatore e la necessaria comunicazione al Committente delle relative evidenze documentali, tali da provare la regolarità dell’appaltatore negli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, ponendo tale regolarità quale condizione per il pagamento del corrispettivo man mano maturato.