Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti
Per avere conoscenza di questo argomento abbiamo interpellato l'Avv. Marina Gioja di Roma che ci ha trasmesso questo articolo.
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Il diritto
dei nonni di avere una continuità nei rapporti affettivi con i nipoti è sancito
dall'art. 317 bis del codice civile. Secondo tale
disposizione, che regola i “rapporti con gli ascendenti”:
(comma 1) “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti
significativi con i nipoti minorenni”.
(comma 2) “L'ascendente al quale è impedito l'esercizio
di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del
minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse
del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma”.
Tale diritto
include quello di visita e di frequentazione.
Ciascuno
degli ascendenti è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti
significativi con i nipoti minorenni, autonomo rispetto a quello degli altri;
inoltre tale diritto risulta esteso anche alle persone che ai medesimi
ascendenti sono legate da un rapporto di coniugio o di convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, ord. 19.5.2020, n. 9144).
Al riguardo
i genitori “non possono senza motivo
plausibile impedire i rapporti dei figli con detti congiunti” (Corte di
Appello di Roma, Sez. minori,
8.6.2011).
Infatti soltanto
nel caso in cui tale rapporto non sia positivo per il nipote, potrà essere
richiesto di disporre un divieto di visita.
Eventuali
provvedimenti regolanti il diritto di visita e di frequentazione sono peraltro
suscettibili di revisione ad opera dell’Autorità giudiziaria su ricorso della
parte interessata, possibilità rispetto alla quale la giurisprudenza ha
evidenziato, tuttavia, la necessità di evitare modifiche continue all’assetto
dei rapporti.
Invero, “la rilevanza degli interessi in gioco non
consente la riduzione del problema all'analisi del solo dato letterale, ossia
della portata e del tenore testuale delle norme in comparazione. Il nodo più
importante da sciogliere risiede, infatti, nel bilanciamento degli interessi in
una materia nella quale - come rilevato dalle decisioni nn. 1743, 1746 e
23633/2016 di questa Corte - si riscontra una significativa incidenza su
diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. Di fronte a
misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del
cd. diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità "a tutto
campo", che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di
tradursi - per vero - in una continua ed altalenante revisione dei
provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale
l'esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo
particolarmente intenso, nell'interesse prioritario dei minori. Mentre un
regime di revocabilità limitata - cui faccia seguito la possibilità di ottenere
una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell'art. 111 Cost. - è
decisamente più rispondente all'esigenza di certezza nei rapporti familiari” (Cass.
Civ., Sez. I, sentenza 25.7.2018, n. 19779).