Diritto dei nonni - Racconti, cultura, collezionismo, articoli

Vai ai contenuti
Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti
Per avere conoscenza di questo argomento abbiamo interpellato l'Avv. Marina Gioja di Roma che ci ha trasmesso questo articolo.

Per comunicazioni : Avv. Marina Gioja Via Guido d'Arezzo, 2 00198 Roma -Tel/fax n. 06.85305491
PEC marinagioja@ordineavvocatiroma.org
Logo di Generazione maxi
Il diritto dei nonni di avere una continuità nei rapporti affettivi con i nipoti è sancito dall'art. 317 bis del codice civile. Secondo tale disposizione, che regola i “rapporti con gli ascendenti”:
(comma 1) “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
(comma 2) “L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma”.
Tale diritto include quello di visita e di frequentazione.
Ciascuno degli ascendenti è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, autonomo rispetto a quello degli altri; inoltre tale diritto risulta esteso anche alle persone che ai medesimi ascendenti sono legate da un rapporto di coniugio o di convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 19.5.2020, n. 9144).
Al riguardo i genitori “non possono senza motivo plausibile impedire i rapporti dei figli con detti congiunti” (Corte di Appello di Roma, Sez. minori, 8.6.2011).
Infatti soltanto nel caso in cui tale rapporto non sia positivo per il nipote, potrà essere richiesto di disporre un divieto di visita.
Eventuali provvedimenti regolanti il diritto di visita e di frequentazione sono peraltro suscettibili di revisione ad opera dell’Autorità giudiziaria su ricorso della parte interessata, possibilità rispetto alla quale la giurisprudenza ha evidenziato, tuttavia, la necessità di evitare modifiche continue all’assetto dei rapporti.
Invero, “la rilevanza degli interessi in gioco non consente la riduzione del problema all'analisi del solo dato letterale, ossia della portata e del tenore testuale delle norme in comparazione. Il nodo più importante da sciogliere risiede, infatti, nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale - come rilevato dalle decisioni nn. 1743, 1746 e 23633/2016 di questa Corte - si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del cd. diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità "a tutto campo", che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di tradursi - per vero - in una continua ed altalenante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l'esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell'interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revocabilità limitata - cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell'art. 111 Cost. - è decisamente più rispondente all'esigenza di certezza nei rapporti familiari” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 25.7.2018, n. 19779).
Torna ai contenuti